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O.P.C.M. 07/03/2003 n. 3267

Art. 6.

1. Ad eccezione delle obbligazioni direttamente assunte, il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono poste a carico del bilancio della Societą di cui all'art. 1, comma 1. La presente ordinanza sarą pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2003 Il Presidente: Berlusconi

 

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